Statuto
STATUTO dell'AIDU
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
1 - Costituzione
E' costituita l'Associazione Italiana Docenti
Universitari (AIDU). Vi aderiscono professori e ricercatori universitari. L'AIDU
ha sede in Roma, Via Crescenzio 25. Ha durata illimitata e non ha scopo di lucro.
2 - Finalità
L'AIDU ha per fine la valorizzazione e lo sviluppo
della professione docente nella ricerca, nell'insegnamento e nella partecipazione
alla vita universitaria, ispirandosi ai principi del Vangelo e a quelli della
Costituzione repubblicana.
3 - Caratteri
L'AIDU è organizzazione professionale dei docenti
universitari e ne assicura la rappresentanza.
E' un ente non commerciale senza fine di lucro,
con divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione,
nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'associazione, salvo che
la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
E' autonoma e apartitica. Ha struttura democratica,
con disciplina uniforme del rapporto associativo dei soci.
Aderisce alle iniziative di coordinamento ecclesiale.
Collabora con altre associazioni professionali
impegnate nell'educazione e nell'insegnamento che perseguono finalità compatibili
con le proprie.
4 - Attività
Per conseguire le sue finalità l'AIDU:
- promuove la formazione morale e professionale
dei soci;
- cura lo sviluppo della spiritualità professionale,
individuale e comunitaria, da viversi e da testimoniarsi anzitutto nell'ambiente
universitario;
- elabora e propone, con iniziative qualificate,
temi e programmi scientifici e culturali per docenti, discenti, e più in generale
per la società civile;
- promuove la partecipazione dei docenti alla
vita della comunità universitaria, degli organi accademici, e degli ambiti professionali
e sindacali;
- assume iniziative utili per recare il leale
contributo dei docenti cristiani allo sviluppo della comunità universitaria
ai vari livelli, di ateneo, nazionale e internazionale.
TITOLO II - I SOCI
5 - Diritti e doveri
Possono diventare soci dell'AIDU i docenti delle
istituzioni universitarie operanti in Italia, anche in quiescenza, i quali accettino
le regole del presente statuto.
I soci hanno diritto di partecipare all'attività
dell'AIDU, contribuendo a determinare le linee di indirizzo dell'azione sociale,
concorrendo all'elezione degli organi statutari ed alle candidature negli organismi
istituzionali alla cui elezione l'AIDU partecipi. Essi hanno diritto di voto
singolo per tutte le deliberazioni previste nel presente statuto e per le nomine
degli organi direttivi statutari. E' esclusa ogni limitazione dei diritti degli
associati, compresa la temporaneità della partecipazione.
I soci hanno il dovere di partecipare alla vita
sociale, di osservare una coerente condotta morale e di concorrere al sostentamento
dell'AIDU.
6 - Iscrizione, decadenza
e recesso
L'adesione del socio, previo versamento della
quota d'iscrizione, è raccolta dalla sezione d'ateneo. Essa è trasmessa al Consiglio
centrale che, nei trenta giorni dalla ricezione, può rifiutarla con provvedimento
motivato. Altrimenti l'adesione é accolta.
L'adesione é a tempo indeterminato. Essa viene
annualmente confermata con il versamento della quota sociale, che costituisce
dovere fondamentale ed imprescindibile del socio.
La qualifica di socio si perde per il mancato
versamento annuale della quota sociale, nei tempi stabiliti, o per gravi motivi,
su delibera del Consiglio centrale. Avverso tali deliberazioni é ammesso ricorso
al Collegio dei Probiviri.
Il socio può recedere dall'AIDU con comunicazione
scritta alla Sezione d'ateneo, da inviare almeno un mese prima della scadenza
annuale. Il recesso e la decadenza non esimono il socio dal versamento delle
quote sociali ancora dovute e di quella dell'anno in corso, né gli attribuiscono
diritto alcuno sul patrimonio comune. Le quote e i contributi versati restano
comunque acquisiti al patrimonio dell'AIDU e sono intrasmissibili ad altri e
non rivalutabili.
7 - Patrimonio e amministrazione
Il patrimonio sociale é costituito:
a. dalle quote sociali annuali;
b. dai proventi delle attività realizzate;
c. dai contributi dello Stato e di enti pubblici
e privati;
d. da altri apporti e conferimenti, sia pubblici
che privati.
Esso é amministrato dal Tesoriere, che cura la
redazione annuale di un rendiconto economico e finanziario, sottoposto al controllo
del Collegio sindacale e all'approvazione del Consiglio direttivo.
In caso di scioglimento, il patrimonio netto
verrà destinato ad associazioni professionali di docenti universitari o ad associazioni
di ispirazione cristiana che abbiano finalità di utilità generale e non di lucro,
sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23.2.1996
n°662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, secondo le decisioni
del Congresso nazionale.
L'esercizio finanziario a tutti i livelli coincide
con l'anno solare.
TITOLO III - ORDINAMENTO DELL'AIDU
8 - Articolazione
L'AIDU, di carattere nazionale, si articola in
sezioni di ateneo, o di più atenei collegati, e struttura centrale. I soci partecipano
direttamente alle une e all'altra.
9 - Sezioni d'Ateneo
La sezione d'ateneo è costituita dai soci che
sono docenti nello stesso ateneo.
La sezione si modella secondo le sue autonome
scelte, avendo però sempre un'Assemblea, un Consiglio direttivo ed un Presidente,
che si rinnovano ad ogni triennio.
Laddove non sia raggiunto il numero minimo di
cinque soci, la sezione é retta da un delegato nominato dal Consiglio centrale.
Tutte le cariche sono triennali e gratuite.
10 - Assemblea della
sezione
L'Assemblea della sezione esprime la volontà
dei soci in ordine al raggiungimento delle finalità dell'AIDU in sede locale.
Si riunisce in via ordinaria almeno una volta
l'anno e in via straordinaria su deliberazione del Consiglio direttivo o su
richiesta motivata allo stesso da parte di almeno un terzo dei soci aventi diritto
di voto.
All'Assemblea partecipano, con diritto di voto,
tutti i soci effettivi della sezione.
E' consentito il conferimento di una delega ad
un altro socio della sezione stessa.
L'Assemblea è validamente costituita, in prima
convocazione se sono presenti, direttamente o rappresentati per delega, la metà
più uno dei soci della sezione aventi diritto di voto, in seconda convocazione,
almeno 24 ore dopo, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
11 - Compiti dell'Assemblea
All'Assemblea della sezione compete:
a) approvare il programma delle attività annuali;
b) approvare i preventivi e i consuntivi di spesa;
c) eleggere, ogni tre anni e, di norma, nel periodo
previsto per la celebrazione del Congresso nazionale, il Consiglio direttivo
della sezione, nella composizione prevista dal successivo art.12;
d) designare i delegati dei soci della sezione
al Consiglio nazionale, nel numero e con le modalità previste dal regolamento
organico.
12 - Consiglio direttivo
della sezione
Il Consiglio direttivo della sezione è composto
nel modo seguente:
a) 3 membri nelle sezioni che contano sino a
25 soci;
b) 5 membri nelle sezioni comprendenti fino a
100 soci;
c) 7 membri nelle sezioni comprendenti fino a
150 soci;
d) 9 membri nelle sezioni comprendenti sino a
250 soci;
e) 11 membri nelle sezioni con oltre 250 soci
.
Ciascun elettore può esprimere sino ad un massimo
di 1, 2, 3, 4 e 5 preferenze, in relazione al numero dei consiglieri da eleggere.
Le modalità per lo svolgimento delle operazioni
elettorali sono stabilite dal regolamento organico.
Possono partecipare al Consiglio di sezione,
con diritto di parola, i soci onorari, i dirigenti dell'AIDU di livello regionale
e nazionale, qualora risultino iscritti fra i soci della sezione, ed il Consulente
ecclesiastico.
13 - Competenze del
Consiglio direttivo della sezione
E' competenza del Consiglio di sezione:
a. eleggere tra i suoi componenti il Presidente
e uno o più vicepresidenti, tra i quali uno vicario;
b. nominare tra i soci della sezione, anche non
facenti parte del Consiglio, il Segretario, il Tesoriere e i delegati delle
varie attività;
c. eseguire i deliberati del Congresso nazionale
attraverso le direttive della Presidenza nazionale e dell'Assemblea di sezione;
d. promuovere l'attività della sezione prendendo
deliberazioni opportune per la realizzazione dei fini descritti dall'art.2;
e. proporre al Consiglio centrale candidature
negli organismi istituzionali alla cui elezione l'AIDU partecipi e, ove previsto
dal Consiglio nazionale, nelle liste dei delegati al Congresso nazionale;
f. raccogliere le adesioni dei nuovi soci da
trasmettere al Consiglio centrale;
g. proporre al Consiglio centrale la revoca della
qualifica di socio per gravi e comprovate violazioni dello statuto dell'AIDU
e del regolamento di sezione.
14 - Presidente della
sezione
Il Presidente ha la rappresentanza della sezione,
indice e presiede le adunanze del Consiglio e le assemblee di sezione, coordina
le attività e assume ogni decisione necessaria per il buon andamento della sezione
stessa.
Tiene, inoltre, i rapporti con gli altri presidenti
di sezione, con il Coordinamento regionale e con gli organi della struttura
centrale.
In caso di assenza o impedimento è sostituito
da uno dei Vicepresidenti.
15 - Consulente ecclesiastico
della sezione
Un sacerdote, nominato dalla competente Autorità
ecclesiastica, partecipa alla vita della sezione e fa parte, con diritto di
parola, del Consiglio direttivo della sezione.
16 - Comitato regionale
I presidenti delle sezioni di ateneo della stessa
regione formano, riuniti in conferenza, il Comitato regionale.
17 - Competenze del
Comitato regionale
Il Comitato regionale elegge tra i suoi componenti
il Presidente, il quale nomina, tra i soci della regione anche non facenti parte
del Comitato, il Segretario, e i delegati alle varie attività.
Indice convegni regionali e coopera all'organizzazione
dei convegni regionali indetti dagli organi centrali.
Tiene i rapporti con le istituzioni di pari livello.
18 - Presidente del
Comitato regionale
Il Presidente del Comitato regionale indice e
presiede le riunioni del Comitato regionale.
Ha la rappresentanza del Comitato regionale e
può ricevere dal Presidente nazionale la delega a rappresentare l'AIDU nella
regione, per l'attuazione di particolari compiti istituzionali.
19 - Struttura centrale
La struttura centrale dell'AIDU si articola in:
a. Congresso nazionale;
b. Consiglio nazionale;
c. Consiglio centrale;
d. Comitato di presidenza;
e. Presidente nazionale.
Tutte le cariche sono triennali e gratuite.
20 - Congresso nazionale
Il Congresso nazionale è l'assemblea di tutti
i soci dell'Associazione che partecipano ad esso, direttamente o tramite delega
ad altro socio. Ogni socio partecipante può ricevere non più di tre deleghe.
Può essere prevista un'assemblea formata soltanto
da delegati dei soci, qualora essi superino il numero di 500, secondo le norme
di un apposito regolamento, approvato dal Consiglio nazionale, che deve basarsi
sul principio della rappresentanza proporzionale.
Esso si riunisce in via ordinaria ogni tre anni
e in via straordinaria su convocazione del Consiglio nazionale, approvata con
la maggioranza dei 2/3.
Il Congresso nazionale:
a. fissa le linee programmatiche dell'attività
dell'AIDU per il triennio;
b. discute la relazione del Presidente e i temi
dell'Assise;
c. elegge il Presidente nazionale, il Consiglio
centrale, il Collegio sindacale e il Collegio dei probiviri;
d. approva le modifiche dello statuto con la
maggioranza dei 2/3, anche delegando il Consiglio nazionale;
Il Congresso é validamente costituito quale che
sia il numero dei partecipanti ad esso.
21 - Consiglio
nazionale
Il Consiglio nazionale è formato dal Consiglio
centrale, dai presidenti delle sezioni d'ateneo o di più atenei collegati e,
senza diritto di voto, dai delegati di ateneo.
Esso è, entro le linee programmatiche approvate
dal Congresso, l'organo deliberativo dell'AIDU e si esprime su tutte le questioni
rilevanti per la vita di essa.
E' convocato dal Presidente nazionale almeno
una volta l'anno o su richiesta di un quinto dei suoi componenti.
Il Consiglio nazionale controlla e sovrintende
tutta l'attività dell'AIDU.
Approva, su delega del Congresso, le modifiche
di statuto con la maggioranza dei 3/4 dei presenti.
Approva i regolamenti necessari per le attività
dell'AIDU.
Stabilisce l'ammontare delle quote di iscrizione
e delle quote sociali.
Approva il bilancio preventivo e quello consuntivo
della struttura centrale.
Delibera, in prima convocazione, con la presenza
di almeno la metà dei suoi componenti, in seconda convocazione, con la presenza
di almeno un quinto.
22 - Consiglio centrale
Il Consiglio centrale è formato da:
1. il Presidente nazionale;
2. undici membri eletti dal Congresso tra i soci
iscritti;
3. altri tre membri cooptati dal Consiglio nazionale
fra le personalità eminenti del mondo accademico e scientifico.
Al Consiglio centrale spetta:
a. stabilire la localizzazione della sede centrale
dell'AIDU;
b. eseguire i deliberati del Congresso;
c. nominare i dirigenti centrali per i vari settori
delle attività svolte dall'AIDU;
d. esaminare e definire le candidature per gli
organismi di carattere nazionale alla cui elezione l'AIDU partecipi;
e. approvare la costituzione delle sezioni di
ateneo, procedere al loro scioglimento e nominare i commissari per inadempienze
o violazioni dello statuto;
f. approvare il bilancio preventivo e quello
consuntivo;
g. deliberare sulla decadenza dei soci proposta
dalle sezioni d'ateneo.
23 - Comitato di presidenza
Il Comitato di presidenza è l'organo di ordinaria
amministrazione dell'AIDU. Esso è composto dal Presidente, dai due Vicepresidenti,
dal Tesoriere, dal Segretario e dal Consulente centrale.
24 - Presidente nazionale
Il Presidente nazionale è eletto a maggioranza
semplice tra i soci dal Congresso nazionale.
Ha la rappresentanza legale ed istituzionale
dell'Associazione, dirige e coordina le attività sociali all'interno delle linee
programmatiche determinate dal Congresso.
In particolare:
a. nomina due vicepresidenti, di cui uno vicario,
scegliendoli fra i membri del Consiglio centrale, ed inoltre il Tesoriere e
il Segretario, scegliendoli tra i soci;
b. convoca e presiede il Consiglio nazionale,
il Consiglio centrale e il Comitato di presidenza;
c. presiede le commissioni di settore eventualmente
costituite.
E' sostituito, in ogni caso di impedimento, dal
Vicepresidente vicario, anche fino alla celebrazione del congresso ordinario.
25 - Organi di controllo
e di garanzia
Il Congresso nazionale elegge altresì, tra i
soci, un Collegio sindacale di tre componenti effettivi e due supplenti, incaricati
di vigilare sulla gestione amministrativa dell'AIDU e di predisporre una relazione
scritta sul bilancio consuntivo.
Elegge infine, tra i soci, un Collegio dei probiviri
di tre componenti effettivi e due supplenti, incaricati di vigilare sul rispetto
dello statuto e sui comportamenti rilevanti dei soci. Esso può comminare le
sanzioni del richiamo, della censura, della sospensione e della decadenza, a
seconda della gravità delle infrazioni segnalate dal Consiglio centrale.
26 - Consulente ecclesiastico
centrale
L'AIDU ha un Consulente ecclesiastico centrale,
nominato dalla CEI. Egli fa parte, con diritto di parola, del Consiglio centrale,
del Consiglio nazionale e del Comitato di presidenza dell'AIDU.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
27 - Sede centrale
La sede centrale dell'AIDU è stabilita in Roma
e localizzata con decisione del Consiglio centrale.
28 - Rinvio
Per quanto non stabilito dal presente statuto
o dai regolamenti applicativi, si rinvia alle norme del codice civile e delle
altre leggi disciplinanti la materia.
|